Interrogazione – Per più alberi!

Premessa

Gli alberi sono un bene primordiale delle nostre città. Questa affermazione può sembrare ovvia alla luce delle crescenti polemiche che si innescano ogni qualvolta un ente pubblico è chiamato ad intervenire sulle alberature. Si sprecano ormai gli innumerevoli servizi giornalistici e gli atti parlamentari in tal senso, spesso però concentrati su episodi puntuali, seppur importanti, che hanno in realtà un impatto relativo sui reali benefici ecosistemici generati dal patrimonio arboreo urbano. Nessun atto finora si è soffermato e ha posto delle domande in merito al governo generale di tale patrimonio, soggetto a regolamenti e norme di legge, basati spesso su principi ormai superati.

Negli ultimi anni il numero di alberi in molte città è diminuito, seppur esistano delle eccezioni, in particolare con la perdita di alberi riconducibili a proprietà private. In uno scenario di cambiamento climatico è preoccupante che gli alberi e la possibilità di piantarne di nuovi sia minacciata o resa impossibile da un quadro giuridico che non tenga conto dei benefici che essi generano per la collettività.

Di seguito riprendiamo gli articoli della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC) di riferimento al tema:

  1. Distanze
  2. piante di alto fusto

Art. 155 Non è permesso di piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di m. 8 dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di metri 6 dagli altri fabbricati e fondi coltivi.

  1. piante fruttifere

Art. 156 Gli altri alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz’asta possono essere piantati alla distanza di metri 4 dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di metri 3 dagli altri fabbricati e fondi coltivi. Per i peschi basta la distanza di 2 metri.

Sulla scorta della premessa iniziale e dei principi definiti nella LAC poniamo al Lodevole Consiglio di Stato le seguenti domande:

  1. È cosciente che il quadro giuridico attuale non permette ai Comuni di definire delle norme meno restrittive rispetto alle distanze minime da tenere dai fondi contigui per la piantagione di alberi ad alto fusto?
  2. È cosciente che l’attuale normativa, in riferimento alla sempre più contenuta dimensione delle aree verdi private, incide enormemente sulla possibilità di piantare alberi nelle nostre città?
  3. Ritiene accettabile, nel caso di trasformazioni importanti del tessuto urbano di quartieri storicamente ricchi di alberi, che si possa perdere un cospicuo volume verde a causa di tali restrizioni?
  4. Il Consiglio di Stato ha fatto delle valutazione in merito al volume di verde che andrebbe perso se si applicassero tali norme nei quartieri storici che presentano sovente ancora ampi giardini alberati, ma che in occasioni di rinnovi edili, di mutazioni o per altre ragioni non sarebbe possibile reintegrare e rimpiazzare?
  5. È inoltre cosciente che con l’attuale impianto giuridico della Legge cantonale sulla protezione della natura e relativo Regolamento d’applicazione (RLCN) i Comuni non posso riservarsi la facoltà di sottoporre a procedura di autorizzazione l’abbattimento di quegli alberi che non sono classificati o inventariati quali alberi monumentali o di pregio ai sensi dei PR?
  6. Considerata l’importanza generale degli alberi nelle nostre città, il Consiglio di Stato intende rimediare proponendo norme meno restrittive rispetto alle distanze (LAC) e dando la possibilità ai Comuni di regolamentare l’abbattimento di tutti gli alberi (RLCN)?

Ringraziamo per l’attenzione e le risposte

Per i Verdi del Ticino: Nicola Schoenenberger, Claudia Crivelli Barella, Samantha Bourgoin,  Cristina Gardenghi, Marco Noi, Andrea Stephani