Regolamentazione dei posteggi residenziali meno onerosa per inquilini e proprietari e compatibile con la nuova mobilità integrata

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Bruno Storni e cofirmatari “Regolamentazione dei posteggi residenziali meno onerosa per inquilini e proprietari e compatibile con la nuova mobilità integrata”

1° Agosto  2019

La crescente domanda di mobilità negli ultimi decenni ha portato da una parte ad una crescente saturazione dell’infrastruttura stradale e dall’altra ad uno sviluppo dell’infrastruttura (ancora purtroppo limitata) e dell’offerta di servizi di trasporto pubblico.

In Ticino gran parte degli spostamenti avviene ancora con il mezzo privato, lo split modale rimane  poco rallegrante.

Con l’apertura della Galleria di Base del Ceneri e con il concomitante potenziamento del servizio TILO, come pure degli autoservizi urbani e regionali, ci aspettiamo un notevole aumento dell’uso del trasporto pubblico e un minor fabbisogno di autovetture private e conseguenti posteggi.

Grazie alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili (che restano purtroppo ancora carenti in diverse zone, in particolare nel Luganese), anche la mobilità lenta sta diventando sempre più attrattiva.

Possiamo quindi ragionevolmente ipotizzare che la proporzione di nuclei familiari senza autovetture private o con un’unica autovettura aumenterà in maniera significativa rispetto a quelli con due o più autovetture.

Il Cantone negli ultimi anni ha giustamente posto l’accento su una gestione più regolamentata dei posteggi in particolare risanando situazioni abusive, introducendo una tassa sui posteggi (tassa di collegamento) e modificando nel 2014 il Regolamento Cantonale posteggi  privati  (art. 42 LSt) riducendo i massimi di riferimento.

Il Regolamento Cantonale Posteggi Privati RCpp (art 51-62 RLSt) definisce tetti massimi modulati in funzione dell’offerta di trasporto pubblico, infatti il principio fondamentale del RCpp consiste nel considerare la possibilità di sostituzione del veicolo privato con il trasporto pubblico per determinati motivi di spostamento.

Considerato che la base legale per il RCpp è l’art 42 della LSt

Art. 42 1Allo scopo di migliorare le condizioni di mobilità e di qualità dell’ambiente, il Cantone

emana un regolamento che determina il numero dei posteggi sui fondi privati.

2Il Consiglio di Stato lo elabora, sentita una commissione consultiva; esso è applicato dai Comuni

interessati alle nuove costruzioni, alle riattazioni ed ai cambiamenti di destinazione; fanno eccezione

le costruzioni destinate all’abitazione.

3Esso stabilisce il fabbisogno massimo di riferimento, il numero dei posteggi privati necessari e il

numero dei posteggi privati da realizzare, in base alle norme dell’Unione dei professionisti svizzeri

della strada (VSS), tenuto conto delle circostanze locali e in particolare della qualità del trasporto

pubblico e del livello dell’inquinamento ambientale.

Questo articolo esclude i posteggi residenziali, i quali vengono ancora regolati unicamente a livello comunale secondo norme d’applicazione dei piani regolatori o specifici regolamenti nei quali si definiscono minimi e non massimi; che in molte situazioni urbane, dove l’offerta di trasporto pubblico è adeguata, si ritiene che l’obbligo generalizzato di costruire posteggi sia ormai anacronistico e contrario allo sviluppo di mobilità integrata che prevede un maggior peso sul trasporti pubblico e la mobilità dolce; e che ciò sia inoltre anche non economico.

Infatti l’obbligo rincara i costi dell’edificazione, il costo di un posteggio varia tra i 35’000 e 42’000 Fr se interrato, 23’000 a 28’000 Fr in superficie chiuso[i] anche laddove non c’è richiesta. Costi a carico di proprietari o indirettamente inquilini per posteggi che non hanno necessariamente bisogno.

Fatte queste considerazioni riteniamo opportuno che il Cantone regolamenti anche i posteggi destinati agli edifici residenziali alla stessa stregua del posteggi per edifici commerciali artigianali ecc (definiti privati)  previsti dall’ art 42  LSt.

Con questa iniziava legislativa generica si chiede che la LSt venga modificata, o per estendere l’applicabilità del RCpp o per la definizione di un’altra Regolamentazione per posteggi di edifici residenziali, creando una nuova specifica base legale in collaborazione con i Comuni per determinare il fabbisogno massimo di posteggi.

In particolare si chiede che, nelle norme per i posteggi residenziali:

  1. il fabbisogno sia definito in maniera flessibile, adattato alla situazione urbanistica, all’offerta di trasporto pubblico, alla facilità di effettuare spostamenti a piedi o in bicicletta, alla disponibilità di posteggi pubblici/privati in esubero in zona,
  2. si elimini laddove possibile il fabbisogno minimo e si definisca il fabbisogno massimo di riferimento (come previsto dal art 42 LSt )
  3. si consideri la possibilità di edificare quartieri totalmente privi di posteggi privati come già avviene in altri Cantoni,
  4. si codifichi il fabbisogno di stalli per biciclette.

Bruno Storni

Carlo Lepori, Raoul Ghisletta, Nicola Schönenberger, Daniela Pugno Ghirlanda, Cristina Gardenghi, Massimiliano Ay, Ivo Durisch, Anna Biscossa, Claudia Crivelli Barella, Laura Riget,  Tamara Merlo, Lea Ferrari

[i] Kostenfaktor Parkplätze in Gemeinnützigen Wohnbauten, Metron, Bundesamt für Wohnungswesen, Grenchen 2019