INIZIATIVA CANTONALE – Il diritto penale deve proteggere il consenso

Ecco qua il testo della nostra iniziativa cantonale per l’introduzione del consenso quale base per i reati contro l’integrità sessuale, come chiesto dalla Convenzione di Istanbul che abbiamo adottato in Svizzera nel 2018.

Sulla base dell’art. 160 cpv. 1 della Costituzione federale e dell’art. 106 della Legge sul Gran Consiglio (LGC), il Cantone Ticino, come già fatto dal Canton Ginevra, chiede all’Assemblea federale, mediante un’iniziativa parlamentare, di provvedere a modificare il Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 in modo che:

  • i reati contro l’integrità sessuale si basino sulla mancanza di consenso
  • l’uso della coercizione non sia più una condizione base del reato ma una circostanza aggravante del reato stesso
  • sia aggiunta una disposizione ad hoc contro le molestie sessuali

Sviluppo

Gli ultimi anni hanno dimostrato che il diritto penale svizzero è inadeguato ad affrontare la realtà degli abusi e delle violenze subite in particolare dalle donne. Il Canton Ticino ritiene che la repressione delle aggressioni e delle molestie sessuali sia una questione di interesse pubblico. Tuttavia, nella pratica, tali comportamenti rimangono regolarmente impuniti in Svizzera.

Secondo un recente studio[1], il 22% delle donne ha subito atti sessuali non consensuali nel corso della propria vita e solo l’8% delle interessate ha denunciato alla polizia le violenze sessuali subite. Uno dei motivi è che il diritto penale svizzero non prevede la punibilità del reato solo sulla base dell’esistenza o meno di un consenso reciproco.

La Svizzera ha adottato la Convenzione di Istanbul nel 2018, compiendo così un importante passo nella giusta direzione. Secondo il testo di questa convenzione, il reato è previsto per ogni rapporto sessuale non consensuale senza che la vittima debba essere resa incapace di resistere. Tuttavia, secondo il diritto penale svizzero, l’uso della violenza, della pressione psicologica o dell’impedimento della resistenza sono ancora le uniche condizioni per la punibilità dell’atto di coazione sessuale. È giunto il momento di adeguare la legislazione federale per garantire una migliore protezione dell’autodeterminazione sessuale. Lo chiede anche una petizione depositata un anno fa da Amnesty International al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia e alla Consigliera federale Karin Keller-Sutter (“Giustizia per le vittime di violenza sessuale”), sottoscritta da 37’000 cittadine e cittadini e sostenuta da altre 37 organizzazioni (https://www.stopp-sexuelle-gewalt.ch/fr). Altri paesi, come la Danimarca, stanno attualmente procedendo in questa direzione.

Il Canton Ticino ritiene che l’uso della violenza o delle minacce debba quindi essere una circostanza aggravante e non più una condizione base del reato. L’assenza di mutuo consenso per atti di natura sessuale è sufficiente a costituire un reato. È inoltre auspicabile una disposizione ad hoc che punisca le molestie sessuali.

Gardenghi – Bourgoin – Crivelli-Barella – Noi – Schoenenberger – Stephani

Ferrara – Ferrari – Imelli – Lepori Sergi – Merlo – Riget – Rueckert

[1] Indagine sulla violenza sessuale in Svizzera, Gfs Berna, aprile 2019: https://cockpit.gfsbern.ch/fr/cockpit/violence-sexuelles-en-suisse/