Licenza edilizia per la costruzione del Teatro dell’architettura a Mendrisio e inventario ISOS

beata vergineCare lettrici e cari lettori del blog, vi metto qua l’interrogazione che ho spedito qualche giorno fa all’attenzione del Consiglio di Stato ticinese. Buona lettura e buona estate! Claudia

Dalla stampa si è appreso che a settembre inizieranno i lavori per la costruzione del Teatro dell’architettura a Mendrisio. Questa struttura sorgerà a pochi metri dall’edificio che ospitò l’Ospizio poi Ospedale della Beata Vergine, che è un bene culturale protetto di interesse cantonale ai sensi della Legge sui beni culturali (segnalato anche dall’ISOS come edificio che rientra nella categoria A quale obiettivo di salvaguardia).

La licenza edilizia, rilasciata alla fine del 2010 e in seguito impugnata, è ora cresciuta in giudicato.

Prima di scegliere questa ubicazione l’Accademia di architettura aveva valutato tre altre possibilità: un terreno in zona Canavée (dietro lo stabile 1, area a parco/bosco); l’edificio ex-Jelmoli (progetto che avrebbe comportato la distruzione di parte del sagrato della chiesa parrocchiale, bene protetto a livello cantonale); l’autosilo comunale di via Praella.

Considerato che:

  • Mendrisio è classificato dall’ISOS quale cittadina-borgo con importanza nazionale, valutazione che comporta per le autorità comunale e cantonale chiari vincoli di procedura pianificatoria ed edilizia;
  • l’area di Via Turconi è considerata di particolare valore urbanistico dall’ISOS, che ne sottolinea la preziosità delle emergenze – Villa Torriani e Villa Argentina – che «trova adeguata cornice nei generosi e sontuosi parchi in cui si pongono», nonché dell’ex-Ospizio della Beata Vergine; inoltre l’inventario federale sostiene che «tutto l’insieme ha un che di grandioso nella coerenza stilistica frutto della pianificazione dell’intero asse, nel prezioso elemento di continuità e coesione dato dalle eleganti recinzioni e cancellate verso strada, tale da non riscontrarsi neppure nei centri urbani di maggiori dimensioni».
  • Questo «perimetro edificato» (ISOS) è inventariato come categoria di rilievo “A”, che presuppone una sostanza originaria, vale a dire che la maggior parte degli edifici e degli spazi presentano tratti distintivi tipici di un’epoca o di una regione, con una qualità storico architettonica reputata ottima.
  • A tale comparto l’ISOS attribuisce l’obiettivo di salvaguardia “A”: si impone la conservazione della sostanza (conservare integralmente tutti gli edifici, parti dell’impianto, spazi liberi; eliminare gli elementi perturbanti; ulteriori raccomandazioni di salvaguardia: divieto di demolizione e di nuove edificazioni; norme rigorose per i rifacimenti);
  •  con la sentenza Rüti del 2009, il Tribunale federale ha confermato che «per i Cantoni (e i Comuni) vige l’obbligo di tener conto degli inventari federali» anche «nell’adempimento di compiti dei Cantoni e dei Comuni» (cfr. DTF 135 II 209 consid. 2.1; consid. 3.3 della sentenza TF 1C 470/2009 del 3 maggio 2010 Walzmühle, Frauenfeld; vedi, anche, DTAF 2013/15 consid. 4) e che «gli inventari ai sensi dell’art. 5 LPN vanno equiparati alle concezioni e ai piani settoriali della Confederazione giusta l’art. 13 LPT, con i quali si stabiliscono i fondamenti necessari a svolgere i compiti d’incidenza territoriale della Confederazione, di principio con effetto vincolante per le sole autorità» (cfr. Lorenzo Anastasi/ Davide Socchi La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all’inventario ISOS, RTiD I-2013, op. cit., pag. 345);

chiediamo al Consiglio di Stato:

  1. il progetto in questione è in contrasto con le chiare indicazioni dell’ISOS circa l’obiettivo di salvaguardia A che caratterizza tutto il comparto di via Turconi: quali valutazioni di ordine legale e di ordine culturale ha fatto il Dipartimento del territorio per concedere l’autorizzazione?
  2. l’ubicazione del Teatro a pochi metri dall’edificio dell’ex-OBV, protetto a livello cantonale, e all’interno del relativo perimetro di rispetto non contraddice uno dei principi generali alla base della legislazione sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale (sentenza TCA 90.2003.62 del 7.2.2007)?
  3. il Cantone partecipa in maniera diretta o indiretta al finanziamento di questa struttura (costruzione edificio e / o gestione)?
  4. visto il valore storico, culturale, paesaggistico del comparto di via Turconi – svilito da nuove costruzioni autorizzate sulla base di un PR non adeguato alle leggi vigenti – il Cantone non avrebbe dovuto e potuto favorire la ricerca di un’ubicazione in un altro comparto non così sensibile come quello invece purtroppo scelto? Per esempio l’area scolastica per eccellenza, laddove sorgono gli istituti scolastici di livello superiore: Scuole Medie, Liceo e Scuola professionale?
  5. si chiede, in considerazione della legge sulla trasparenza (la procedura edilizia è conclusa), della protezione cantonale dell’edificio ex-OBV e delle indicazioni dell’ISOS e quindi dell’interesse pubblico che ne discende, di produrre il preavviso del Dipartimento del territorio e quelli puntuali (completi) dell’Ufficio dei beni culturali e della Commissione dei beni culturali.

Claudia Crivelli Barella, Francesco Maggi, Sergio Savoia